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L'art. 7 del D. Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006 come convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006 dispone che possa essere effettuata presso il Comune l'autentica della firma sul certificato di proprietà del bene mobile registrato e sulle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (pegno, ipoteca), esclusi i casi in cui il bene sia dato in donazione (in questo caso è necessario rivolgersi ad un notaio). L'autentica di firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto o delle dichiarazioni sopra indicate, ma solo la verifica dell’identità del sottoscrittore (il venditore del bene mobile) attraverso il documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

Accertamento dell’identità del venditore del bene mobile

L'identità è accertata all'atto della richiesta dell'autentica della firma attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata, distinta per i seguenti casi

La procura speciale può prevedere la vendita di più beni mobili da effettuare anche in momenti diversi. In questo caso, per l'autentica della firma, l’originale deve essere presentato solo per la prima vendita, mentre successivamente il procuratore presenterà una fotocopia della procura: sarà necessario indicare nel nuovo atto di vendita che l’originale della procura è stato allegato al primo atto di vendita, indicando la data ed eventuali estremi di repertorio.

Tipologie di dichiarazioni di vendita

Se uno degli eredi è un minore deve essere allegata alla dichiarazione di vendita una dichiarazione del giudice tutelare e deve essere specificato chi firma per conto del minore.
Non può essere autenticata in Comune la sola dichiarazione di accettazione dell’eredità.

E' necessaria l'autentica della firma di entrambi (venditore e acquirente).

Costituzione di diritti di garanzia sul bene mobile registrato oggetto di vendita

La dichiarazione può prevedere anche solo la costituzione di ipoteca oppure contemporaneamente anche la vendita. Deve essere redatta con atto separato e viene autenticata la firma dell’acquirente (debitore), nel caso di sola costituzione di ipoteca e la firma di entrambi nel caso in cui oltre alla costituzione di ipoteca si proceda anche alla vendita.

Casi particolari cui prestare attenzione prima di richiedere l'autentica della firma per la vendita del bene mobile o per la costituzione di diritti di garanzia:

IMPORTANTE

Gli altri adempimenti connessi al passaggio di proprietà, come la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico - PRA e l'aggiornamento della carta di circolazione, devono essere effettuati direttamente dagli interessati presso gli uffici preposti (Agenzia pratiche auto, Sportelli Telematici dell'Automobilista, uffici provinciali della Motorizzazione e uffici provinciali dell'Aci). Normativa di riferimento: L'art. 7 del D. Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006 come convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006

Requisiti richiesti
Avere un bene mobile da vendere. Il certificato di proprietà del bene mobile registrato deve essere compilato dal venditore, con tutti i dati identificativi sia del venditore che del compratore che sono:

Inoltre deve essere indicato sempre il prezzo di vendita.

Documenti da presentare:

Durata del procedimento:
In tempo reale

Costo:
l'autentica della firma prevede l'applicazione dell'imposta di bollo vigente

Dove:
Ufficio Anagrafe in Via Calastro ex Molini Marzoli Meridionali

Tel 081-8830532

Categoria: Come fare per... Anagrafe