Contenuto principale

Messaggio di avviso

L'art. 7 del D. Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006 come convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006 dispone che possa essere effettuata presso il Comune l'autentica della firma sul certificato di proprietà del bene mobile registrato e sulle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (pegno, ipoteca), esclusi i casi in cui il bene sia dato in donazione (in questo caso è necessario rivolgersi ad un notaio). L'autentica di firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto o delle dichiarazioni sopra indicate, ma solo la verifica dell’identità del sottoscrittore (il venditore del bene mobile) attraverso il documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

Accertamento dell’identità del venditore del bene mobile

L'identità è accertata all'atto della richiesta dell'autentica della firma attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata, distinta per i seguenti casi

  • cittadino italiano: documento d’identità/riconoscimento in corso di validità
  • cittadino straniero: documento d’identità valido, passaporto o carta di soggiorno rilasciata da non più di 5 anni (no permesso di soggiorno)
  • persona giuridica: verifica della qualità di legale rappresentante e dei poteri di firma
    (ordinaria/straordinaria amministrazione) attraverso la documentazione di nomina:
    - statuto - delibera societaria - certificato rilasciato dalla Camera di Commercio (validità 6 mesi) con indicazione dei poteri di
  • firma - dichiarazione sostitutiva
  • procuratore generale: verifica della nomina attraverso fotocopia della procura generale
  • procuratore speciale: verifica della nomina attraverso l'esibizione dell’originale della procura.

La procura speciale può prevedere la vendita di più beni mobili da effettuare anche in momenti diversi. In questo caso, per l'autentica della firma, l’originale deve essere presentato solo per la prima vendita, mentre successivamente il procuratore presenterà una fotocopia della procura: sarà necessario indicare nel nuovo atto di vendita che l’originale della procura è stato allegato al primo atto di vendita, indicando la data ed eventuali estremi di repertorio.

Tipologie di dichiarazioni di vendita

  • Auto munite di certificato di proprietà o CDP: (veicoli immatricolati dopo il 1993):
    l’autentica di firma del venditore è redatta sul retro del certificato di proprietà (modello NP 1B nel riquadro "T").
  • Auto munite di foglio complementare: (veicoli immatricolati prima del 1993) la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato in unica copia, nel quale devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale del venditore, dell’acquirente, la targa del mezzo, il prezzo di vendita e la data. L'autentica della firma è solo del venditore.
  • Auto intestata a più persone: per la vendita è necessaria la firma di tutti gli intestatari e può essere effettuata anche in momenti diversi (i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA si contano dalla data dell’ultima firma autenticata).
  • Vendita da parte di soggetto proprietario ma non intestatario al PRA (art 2688 c.c): la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato in unica copia in cui il venditore, oltre ad indicare i propri dati, i dati dell’acquirente, la targa del mezzo ed il prezzo di vendita, deve indicare di essere proprietario ma non intestatario al PRA del veicolo.
  • Vendita con patto di riservato dominio (vendita su condizione):
    la dichiarazione è redatta con atto separato in unica copia e in forma bilaterale in quanto oltre a contenere la dichiarazione di vendita espressa dal venditore deve contenere l’accettazione dell’acquirente. In questo caso è autenticata la firma sia del venditore che dell’acquirente.
  • Mortis causa: nel caso l’intestatario del veicolo sia deceduto tutti gli eredi devono firmare l’atto di vendita. Nello stesso, inoltre, gli eredi dichiarano di accettare l’eredità (il bene mobile oggetto di vendita) e di disporre del bene.

Se uno degli eredi è un minore deve essere allegata alla dichiarazione di vendita una dichiarazione del giudice tutelare e deve essere specificato chi firma per conto del minore.
Non può essere autenticata in Comune la sola dichiarazione di accettazione dell’eredità.

  • Veicolo con certificato di proprietà in cui la dichiarazione di vendita è redatta con atto separato: è una dichiarazione bilaterale in quanto oltre a contenere la volontà del venditore a vendere il bene mobile, deve contenere l’accettazione dell’acquirente.

E' necessaria l'autentica della firma di entrambi (venditore e acquirente).

  • Rettifica della dichiarazione di vendita: in caso di errore nella dichiarazione di vendita può essere redatto un altro atto con al rettifica del primo autenticando nuovamente la firma del dichiarante. Ovvero, lo stesso funzionario che ha redatto l'atto errato, può correggerlo interlineando la parte sbagliata e apponendo una postilla con le correzioni. Tale rettifica deve essere controfirmata dallo stesso funzionario.

Costituzione di diritti di garanzia sul bene mobile registrato oggetto di vendita

  • Ipoteca legale: il veicolo viene dato a garanzia del pagamento dello stesso.

La dichiarazione può prevedere anche solo la costituzione di ipoteca oppure contemporaneamente anche la vendita. Deve essere redatta con atto separato e viene autenticata la firma dell’acquirente (debitore), nel caso di sola costituzione di ipoteca e la firma di entrambi nel caso in cui oltre alla costituzione di ipoteca si proceda anche alla vendita.

  • Ipoteca convenzionale: il veicolo viene dato a garanzia di altro impegno (debito).
    La dichiarazione deve essere redatta con atto separato e deve essere bilaterale; viene autenticata la firma del creditore e del debitore.

Casi particolari cui prestare attenzione prima di richiedere l'autentica della firma per la vendita del bene mobile o per la costituzione di diritti di garanzia:

  • Variazione di denominazione sociale: la Società che ha cambiato denominazione o ragione sociale deve rettificare i dati sul certificato di proprietà del bene mobile di proprietà della società presso gli enti competenti, prima di procedere alla vendita dello stesso
  • Variazione di nome o cognome: l'intestatario del veicolo che ha cambiato il proprio nome o cognome deve provvedere alla rettifica dei dati sul certificato di proprietà del bene mobile, presso gli enti competenti, prima di procedere alla vendita dello stesso
  • Smarrimento certificato di proprietà o foglio complementare: prima di procedere alla vendita del mezzo, è necessario provvedere alla denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e richiedere il duplicato dei documenti presso gli enti competenti

IMPORTANTE

Gli altri adempimenti connessi al passaggio di proprietà, come la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico - PRA e l'aggiornamento della carta di circolazione, devono essere effettuati direttamente dagli interessati presso gli uffici preposti (Agenzia pratiche auto, Sportelli Telematici dell'Automobilista, uffici provinciali della Motorizzazione e uffici provinciali dell'Aci). Normativa di riferimento: L'art. 7 del D. Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006 come convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006

Requisiti richiesti
Avere un bene mobile da vendere. Il certificato di proprietà del bene mobile registrato deve essere compilato dal venditore, con tutti i dati identificativi sia del venditore che del compratore che sono:

  • cognome e nome
  • luogo e data di nascita
  • residenza
  • codice fiscale o partita IVA in caso di vendita di beni mobili registrati di proprietà di società

Inoltre deve essere indicato sempre il prezzo di vendita.

Documenti da presentare:

  • presentare la documentazione sulla quale apporre l'autentica di firma
  • certificato di proprietà o foglio complementare del bene mobile registrato oggetto di vendita, con la dichiarazione di vendita o la dichiarazione di costituzione dei diritti di garanzia
  • documento di riconoscimento
  • per i veicoli immatricolati prima del 1993 la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato e deve contenere i dati del venditore, dell'acquirente, la targa del mezzo, il prezzo di vendita e la data
  • per i veicoli immatricolati dopo il 1993 la dichiarazione di vendita va redatta sul retro del Certificato di Proprietà modello NP 1B nel riquadro "T"
  • portare una marca da bollo del valore vigente (€ 16,00)

Durata del procedimento:
In tempo reale

Costo:
l'autentica della firma prevede l'applicazione dell'imposta di bollo vigente

  • una marca da bollo del valore vigente (€ 16,00)
  • diritti di segreteria secondo valore vigente (€ 0,50)

Dove:
Ufficio Anagrafe in Via Calastro ex Molini Marzoli Meridionali

Tel 081-8830532