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Messaggio di avviso

 

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di atti e documenti relativi a pratiche edilizie. E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti emanati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

Chi può accedere
Tutti i soggetti titolari di un interesse diretto sia pubblico che diffuso, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ad esempio il confinante che ritiene di essere stato leso in un proprio diritto, l’acquirente di immobile con contratto preliminare di compra-vendita, chi deve presentare documentazione da allegare ad atti notarili, chi ha smarrito propri atti, i periti incaricati dal Tribunale, ecc.). L’istanza può essere inoltrata da un soggetto delegato dall’avente titolo, e la delega deve essere allegata alla richiesta unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità del delegante. Possono altresì accedere agli atti i consiglieri comunali nell'espletamento del loro mandato.

Il diritto di accesso è garantito per:

  • atti propri dell'Amministrazione Comunale (delibere, regolamenti, circolari, ecc);
  • pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti per istruire il procedimento;
  • provvedimenti definitivi (nel caso in cui il provvedimento finale sia in itinere, sarà consentito l'accesso mediante “visura”, ma non sarà concesso l'estrazione di copia).

Il diritto non è garantito per i documenti a cui non è consentito per legge l’accesso.

Cosa occorre
Domanda come da modello "Accesso agli atti urbanistica", con l'indicazione precisa degli estremi identificativi del documento per il quale si chiede l’accesso, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dove e quando
Presso il complesso "La Salle"
vedi contatti e orari

Quanto costa
Per quanto attiene le istanze di accesso agli atti, a norma dell’art. 25 della L. 241/90 e s.m.i., in aggiunta ai costi di riproduzione delle copie occorre versare i diritti di ricerca e visura . Il pagamento sia dei diritti sia dei costi di riproduzione sono quantificabili, in relazione alla consistenza della documentazione, all'atto del rilascio.

Quanto tempo
30 giorni - Termine da art. 2, c. 2, L. n. 241/1990 - Dalla data di ricezione dell’istanza - E' necessario verificare la presenza di controinteressati ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 184/2006.

Note

Normativa di riferimento