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Messaggio di avviso

Il Comune garantisce a tutti i cittadini il diritto di esaminare e avere copia dei documenti amministrativi creati o conservati dall'Ente, allo scopo di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti.
Alcuni documenti sono resi accessibili attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio (ad esempio le deliberazioni del Consiglio e della Giunta le determinazioni dirigenziali, ecc.).

L'accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati.
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, si procede con la richiesta di accesso formale .
L'accesso formale si esercita nel presentare una domanda , cioè una richiesta scritta e motivata, solo se il documento non è pubblicato o contiene dati personali di altri soggetti o se comunque tale modalità è espressamente richiesta dal Comune.

Il Consiglio Comunale con provvedimento n 10 del 03/03/2017 ha approvato il regolamento in materia di accesso civico che è stato pubblicato sul sito dell’Ente , nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione atri contenuti: accesso civico.

Il rinnovato art 5 comma 2 del D.Lgs 97/2016 regola la nuova forma di accesso civico, cosiddetto generalizzato, rammentando però che continuano a sussistere l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90, e le altre forme di accesso previste, ossia quello sugli appalti, art .53 del D.Lgs 18/4/2016 n 50,quello dei Consiglieri comunali, art 43 del D.Lgs 267/2000, e quello per le indagini difensive , art 391 – quater del C.P.P.
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Pertanto, sono tre le tipologie di accesso:


a) Accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90, già disciplinato da apposito regolamento, approvato con delibera di Giunta comunale n 131 del 15/11/2007 ;      modulo accesso agli atti 

 

b) Accesso civico semplice , regolato dal primo comma dell’art 5 del D.Lgs 33/2013 , ossia il diritto di qualsiasi persona di accedere ed acquisire documenti dati ed informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria;


c) Accesso civico generalizzato

La normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).

L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.

Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.

Giornalisti, organizzazioni non governative, imprese, i cittadini italiani e stranieri possono richiedere dati e documenti, così da svolgere un ruolo attivo di controllo sulle attività delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.

L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.

A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.

A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.


Tutte le richieste di accesso vanno trasmesse all'Ufficio Trasparenza, che provvederà a registrarle, a pubblicarle e ad inoltrarle all’ufficio competente, non prima di averne verificato la legittimità della richiesta, e d’intesa con l’ufficio destinatario dell’accesso, la sussistenza o meno dei controinteressati.

 

Per informazioni
Ufficio Trasparenza
Viale Campania -Complesso La Salle Tel.0818830267

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

pec   :  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Normativa di riferimento

Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.P.R. n. 184/2006 - 

document Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi approvato con delibera di C.S.n120 del 15.05.2007

Delibera di Giunta  Comunale n.89 del 9/02/2017: Decreto Legislativo 25.0516 n. 97di  Modifica al dlgs33/2013 – Accesso Civico Approvazione Regolamento Comunale.

Legge n. 340 del 24 novembre 2000 articolo 15
Legge n. 15 del 2005

Link Utili

http://www.lineaamica.gov.it/risposte/accesso-documenti-e-atti-amministrativi