Autocertificazione
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia la necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 ).
La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Possono essere autocertificati i seguenti stati, fatti e qualità:
- la data e il luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- l'appartenenza agli ordini professionali
- il titolo di studio e gli esami sostenuti
- la qualifica professionale posseduta, il titolodi specializzazione,
- di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
- di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- il possesso e il numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- lo sato di disoccupazione
- la qualità di pensionato e la categoria di pensione
- la qualità di studente
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
- di tutore, di curatore e simili
- l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- l'inesistenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- la mancata conoscenza di procedimenti penali in corso
- la qualità di vivenza a carico
- i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuto nei registri
- dello stato civile
- l'inesistenza di procedimenti di liquidazione, di fallimento o di concordato
– L'autocertificazione è esente da imposta da bollo e la firma non va autenticata nè deve essere necessariamente apposta alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.
– Le disposizioni contenute nel D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 non si applicano per
la documentazione da procedure all'autorità giudiziaria.
– Incorrono nelle sanzioni penali previste per la violazione dei doveri d'ufficio le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che non accettano le autocertificazioni e richiedono i certificati ai cittadini.
I moduli necessari per la redazione dell'autocertificazione possono, inoltre,essere ritirati gratuitamente, presso gli uffici dei Servizi Demografici di via Monsignor F.Romano e di via Nazionale
modulistica:
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Dichiarazione di godimento dei diritti politici
Dichiarazione di nascita del figlio
Dichiarazione di stato di famiglia
Dichiarazione di esistenza in vita
Dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

