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Autocertificazione
   
 

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia la necessità
di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

Possono essere autocertificati i seguenti stati, fatti e qualità:

  • la data e il luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
  • l'appartenenza agli ordini professionali
  • il titolo di studio e gli esami sostenuti
  • la qualifica professionale posseduta, il titolodi specializzazione,
    di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
    di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • il possesso e il numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • lo sato di disoccupazione
  • la qualità di pensionato e la categoria di pensione
  • la qualità di studente
  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
    di tutore, di curatore e simili
  • l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • l'inesistenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • la mancata conoscenza di procedimenti penali in corso
  • la qualità di vivenza a carico
  • i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuto nei registri
    dello stato civile
  • l'inesistenza di procedimenti di liquidazione, di fallimento o di concordato

– L'autocertificazione è esente da imposta da bollo e la firma non va autenticata nè deve   essere necessariamente apposta alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto
   il certificato.
– Le disposizioni contenute nel D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 non si applicano per
   la documentazione da procedure all'autorità giudiziaria.
– Incorrono nelle sanzioni penali previste per la violazione dei doveri d'ufficio le Pubbliche    Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che non accettano le autocertificazioni
   e richiedono i certificati ai cittadini.

:: Modulo per l'autocertificazione (scarica il modulo in formato .zip)

I moduli necessari per la redazione dell'autocertificazione possono, inoltre,essere ritirati gratuitamente, presso gli uffici dei Servizi Demografici di via Monsignor F.Romano e
di via Nazionale

   

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