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L'autocertificazione sostituisce
i certificati senza che ci sia la necessità
di presentare successivamente il certificato vero
e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo
di accettarla, riservandosi la possibilità
di controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati:
pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità
giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Possono essere
autocertificati i seguenti stati, fatti e qualità:
- la data e il luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo
o stato libero
- stato di famiglia
- la nascita del figlio, il decesso
del coniuge, dell'ascendente o discendente
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla Pubblica Amministrazione
- l'appartenenza agli ordini professionali
- il titolo di studio e gli esami sostenuti
- la qualifica professionale posseduta,
il titolodi specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica
- la situazione reddituale o economica
anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali
- l'assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- il possesso e il numero del codice
fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- lo sato di disoccupazione
- la qualità di pensionato e
la categoria di pensione
- la qualità di studente
- la qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili
- l'iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate
nel foglio matricolare dello stato di servizio
- l'inesistenza di condanne penali,
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi scritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa
- la mancata conoscenza di procedimenti
penali in corso
- la qualità di vivenza a carico
- i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuto nei registri
dello stato civile
- l'inesistenza di procedimenti di liquidazione,
di fallimento o di concordato
– L'autocertificazione è
esente da imposta da bollo e la firma non va autenticata
nè deve essere necessariamente apposta
alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto
il certificato.
– Le disposizioni contenute nel D.P.R. del 28
dicembre 2000 n.445 non si applicano per
la documentazione da procedure all'autorità
giudiziaria.
– Incorrono nelle sanzioni penali previste per
la violazione dei doveri d'ufficio le Pubbliche Amministrazioni
e i gestori di pubblici servizi che non accettano le
autocertificazioni
e richiedono i certificati ai cittadini.
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Modulo per l'autocertificazione (scarica il modulo in formato .zip)
I moduli necessari per la redazione dell'autocertificazione
possono, inoltre,essere ritirati gratuitamente, presso
gli uffici dei Servizi Demografici di via Monsignor
F.Romano e
di via Nazionale |